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Covid, le disposizioni del nuovo DL in vigore dal 7 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce dal 7 aprile misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Dal 7 aprile...
Data:

7 aprile 2021

Tempo di lettura:

3 min

Tipologia

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce dal 7 aprile misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e bianche
L’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. In quella stessa sede si prenderanno decisioni per il ponte del 1 maggio.

Spostamenti
In ogni Regione rimane il divieto di circolare già in vigore tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.
Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. 
Chi vive nei piccoli Comuni può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.

Scuole
Dal 7 aprile al 30 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e le prime medie anche nelle regioni in zona rossa. 
Per le zone arancioni: seconda e terza media in presenza; le superiori sono fino al 75% in presenza ed il resto in Dad. 
Nelle zone rosse attività a distanza per seconda/terza media e superiori, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Visite a parenti e amici
Gli incontri con gli amici sono vietati nelle regioni rosse. Per le zone arancioni possibili visite private a parenti o a amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Seconde case
Le seconde case si possono raggiungere anche in zona rossa, se proprietari o titolari di un contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio 2021. Fino al 6 aprile divieto di raggiungere seconde case in Liguria, Campania, Puglia, Toscana (divieto esteso fino all’11 aprile) anche per i residenti. In Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Sardegna seconde case raggiungibili ma per comprovati motivi. In Sicilia sì può andare nelle seconde case ma con tampone negativo e obbligo di quarantena.

Bar e ristoranti
I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle 22, per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.

Smart working
Resta la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza.

Parrucchieri ed estetisti
I servizi alla persona restano chiusi in fascia rossa, aperti in zona arancione.

Negozi e centri commerciali
Sia in zona rossa che in zona arancione restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole, i meccanici e le ferramenta.

Cinema e teatri
Slittata la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.

Sport
Resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

Assunzioni
Sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province.

Sanzioni e tutele per i sanitari
Il decreto prevede lo spostamento ad altre mansioni per l’operatore sanitario che si rifiuta di vaccinarsi. In alcuni casi può scattare anche sanzione pecuniaria e sospensione graduale dal servizio. Per i medici previsto uno scudo penale. Il rinvio a giudizio solo per colpa grave dell’indagato.

Al seguente link è possibile consultare il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.

Allegati

Documenti

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 26/04/2021 20:46:16

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