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Covid-19: stato di emergenza fino al 30 aprile, divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio

Il Nuovo Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e il DPCM del 14 gennaio 2021 hanno definito le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021. Resta in vigore il sistema di...
Data:

14 gennaio 2021

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

Il Nuovo Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e il DPCM del 14 gennaio 2021 hanno definito le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021.

Resta in vigore il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla), con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca. L'ordinanza del Ministro della Salute del 15 dicembre 2021 ha confermato per l'Emilia-Romagna lo scenario di rischio corrispondente alla zona arancione.

Spostamenti tra Regioni
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Misure in vigore in tutta Italia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 21/01/2021 09:09:41

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