Coronavirus, zona rossa fino al 28 marzo

La Regione Emilia-Romagna è in zona rossa, insieme a gran parte del territorio nazionale, dal 15 al 28 marzo 2021.  Due le novità sostanziali previste per le zone rosse introdotte dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel nuovo decreto...
Data:

28 marzo 2021

Tempo di lettura:

3 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

La Regione Emilia-Romagna è in zona rossa, insieme a gran parte del territorio nazionale, dal 15 al 28 marzo 2021. 
Due le novità sostanziali previste per le zone rosse introdotte dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel nuovo decreto in vigore fino al 6 aprile su tutto il territorio nazionale: la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura delle attività di parrucchiere ed estetista.

Novità per il periodo pasquale sono state introdotte con il Decreto Legge del 13 marzo che stabilisce che su tutto il territorio nazionale il 3, 4 e 5 aprile si applichino le misure previste per le zone rosse, permettendo però gli spostamenti per recarsi da amici e parenti una sola volta al giorno in due persone accompagnati da minori di 14 anni.
Lo stesso Decreto Legge modifica i parametri per l'assegnazione dei colori e le regole per le zone gialle dove, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, sono valide le misure previste per le zone arancioni.

Queste le misure previste per le zone rosse.

Spostamenti

- È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

Attività motoria e attività sportiva

- Sospese le attività nei centri sportivi all'aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- Consentite le attività sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- Consentita l’attività delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto

Istituzioni scolastiche

- Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia (dall'8 marzo) e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
- È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università possono proseguire laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Bar, ristoranti

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.
- Per bar e altri esercizi simili senza cucina e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.


Attività commerciali
Aperti

- Vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali
- Farmacie e parafarmacie
- Edicole
- Tabaccherie
- Lavanderie e tintorie
- Servizi pompe funebri
- le altre attività elencate nell'allegato 23 al Dpcm del 2 marzo 2021
Chiusi

- Parrucchieri e barbieri
- i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici




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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 24/03/2021 10:54:41

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