Descrizione
Tutti i documenti di riconoscimento in scadenza o scaduti saranno automaticamente prorogati al 30 settembre 2021. Lo stabilisce il DL 56/2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066) (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)".
I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:
- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
Per quanto riguarda l’espatrio, la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.
Sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 2000):
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'art.17-quater del DL 18/2020).
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2021 15:03:20