Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)

A chi è rivolto

A chi deve suddividere catastalmente dei terreni, pertanto il deposito può essere richiesto dalla proprietà, dal/i titolare/i di altro diritto reale dell’immobile, dal possessore dell’immobile e dal tecnico abilitato (iscritto all’albo professionale) incaricato per la redazione del tipo di frazionamento.

Descrizione

L’ articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e s.m.i., prescrive che “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'Agenzia delle Entrate.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia delle Entrate se non è allegata copia dell'atto di aggiornamento catastale dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunale, che quest'ultimo è stato depositato presso il Comune.

Come fare

Il modello tipo frazionamento debitamente firmato va presentato :
- telematicamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it; nell’oggetto della PEC va indicato:
"Atto di aggiornamento catastale depositato ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.P.R  380/2001 TIìipo Frazionamento FGxxx MAPPxxx - Cognome Nome (tecnico incaricato del frazionamento)"
- direttamente presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico oppure previa prenotazione di un appuntamento mediante il portale dedicato riportato nella seguente pagina Comune di Granarolo - Prenotazioni.

Cosa serve

A suddividere catastalmente dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte di fabbricati urbani.

Cosa si ottiene

Attestazione di avvenuto deposito del frazionamento.

Tempi e scadenze

I frazionamenti devono essere presentati presso il Comune prima della trasmissione all’agenzia dell'Entrate articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001

Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio SUE - Sportello Unico per l'Edilizia Residenziale (SUE-R)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Deposito tipo di frazionamento dei terreni.pdf [.pdf 57,52 Kb - 10/01/2024 - 05/02/2024]

Contatti

SUE - Sportello Unico per l'Edilizia Residenziale (SUE-R)

Via S. Donato, 199

ing. Sara Bellavita 0516004367
ing. Elena Vaccarotto 0516004222
Ing. Ianne Marika 0516004270

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2024 11:56:36

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri