Soggiorno superiore a 3 mesi: il diritto al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 3 mesi è riconosciuto al Cittadino Comunitario solo se sussiste uno dei seguenti requisiti:
• è un lavoratore dipendente o autonomo in Italia
• dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non essere un onere a carico dello Stato e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
• è uno studente iscritto presso un istituto di istruzione riconosciuto e dispone di risorse economiche sufficienti e di assicurazione sanitaria come al punto precedente
• è un familiare che accompagna o raggiunge un Cittadino Comunitario che ha diritto a soggiornare. A tal fine per familiare si intende:
- il coniuge
- i figli del cittadino UE o del coniuge (purché a loro carico se di età superiore a 21 anni)
- i genitori o i nonni del cittadino UE o del coniuge, purché a loro carico
In questi casi il cittadino dell'Unione deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe del Comune dove intende stabilirsi. Per l'iscrizione anagrafica è necessario presentare idonea documentazione atta a dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti. Depositata la domanda ed i documenti necessari, l'Ufficiale d'Anagrafe rilascerà apposita ricevuta. In un secondo momento, verificata la sussistenza dei requisiti previsti e concluso il procedimento, verrà rilasciato apposita certificazione attestante la residenza e la regolarità del soggiorno.
Dopo aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Italia, i Cittadini Comunitari acquistano il diritto al soggiorno permanente.