Descrizione
Il Comune di Granarolo dell’Emilia informa la cittadinanza che, con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto di utilizzo di materiale pirotecnico nel periodo compreso dalle ore 7.00 del 24 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 7 gennaio 2026, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone e il benessere degli animali.
Il provvedimento riguarda tutti i detentori di materiale pirotecnico non in possesso della licenza prevista dall’art. 57 del TULPS e non autorizzati allo svolgimento di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.
In particolare, è fatto divieto:
- di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luoghi privati da cui possano essere interessate aree pubbliche;
- di utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita in luoghi privati senza la prescritta licenza;
- di utilizzare fuochi pirotecnici, anche di libera vendita, in luoghi privati senza rispettare le istruzioni d’uso e le prescrizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 58/2010).
L’ordinanza raccomanda inoltre:
- a chi dispone di aree private, balconi o finestre prospicienti spazi pubblici di limitarne e controllarne l’uso, evitando il lancio di fuochi o oggetti pericolosi;
- a genitori e tutori di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi da parte dei minori e di impedire la raccolta di eventuali ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali d’affezione di adottare comportamenti idonei a prevenire disagi o danni causati dagli scoppi.
Le violazioni dell’ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il provvedimento riguarda tutti i detentori di materiale pirotecnico non in possesso della licenza prevista dall’art. 57 del TULPS e non autorizzati allo svolgimento di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.
In particolare, è fatto divieto:
- di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luoghi privati da cui possano essere interessate aree pubbliche;
- di utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita in luoghi privati senza la prescritta licenza;
- di utilizzare fuochi pirotecnici, anche di libera vendita, in luoghi privati senza rispettare le istruzioni d’uso e le prescrizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 58/2010).
L’ordinanza raccomanda inoltre:
- a chi dispone di aree private, balconi o finestre prospicienti spazi pubblici di limitarne e controllarne l’uso, evitando il lancio di fuochi o oggetti pericolosi;
- a genitori e tutori di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi da parte dei minori e di impedire la raccolta di eventuali ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali d’affezione di adottare comportamenti idonei a prevenire disagi o danni causati dagli scoppi.
Le violazioni dell’ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/12/2025 13:00:26