Descrizione
L’Ordinanza n. 1135/2025 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha prorogato la data di invio delle domande di contributo per gli eventi di Settembre e di Ottobre 2024: le domande di acconto per entrambi gli eventi possono essere presentate entro il 30 giugno 2025, mentre le domande di saldo entro il 30 settembre 2025.
L'ordinanza dispone lo stanziamento del contributo di immediato sostegno (CIS) per la popolazione per gli eccezionali eventi alluvionali a partire dal 17 settembre 2024.
Potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.
Il contributo standard può essere richiesto fino a un massimo di 5.000 euro ed è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro per:
a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;
b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l'abitazione sia stata danneggiata;
c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;
d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;
f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno delle pertinenze dell'abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni.
Potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.
Il contributo standard può essere richiesto fino a un massimo di 5.000 euro ed è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro per:
a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;
b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l'abitazione sia stata danneggiata;
c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;
d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;
f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno delle pertinenze dell'abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni.
Occorre porre l’attenzione sulla circostanza che gli eventi di SETTEMBRE 2024 ed OTTOBRE 2024, nonostante facciano capo a due distinte Dichiarazioni di emergenza nazionale, sono da considerarsi, ai fini del contributo di immediato sostegno, come UNICO EVENTO CALAMITOSO.
Pertanto:
1) I cittadini che hanno già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 (OCDPC n. 1106/2024) non potranno presentare una nuova domanda per gli eventi di ottobre 2024 (OCDPC n. 1135/2025);
2) I moduli da utilizzare per gli eventi di ottobre sono i medesimi utilizzati per gli eventi di settembre;
3) Il contributo in misura rafforzata (sia per l’acconto, che per il saldo) potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già subito danni in occasione degli eventi di MAGGIO 2023. Quindi avranno diritto alla misura rafforzata i danneggiati dagli eventi di:
- Maggio 2023 e Settembre 2024;
- Maggio 2023 ed Ottobre 2024
Pertanto:
1) I cittadini che hanno già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 (OCDPC n. 1106/2024) non potranno presentare una nuova domanda per gli eventi di ottobre 2024 (OCDPC n. 1135/2025);
2) I moduli da utilizzare per gli eventi di ottobre sono i medesimi utilizzati per gli eventi di settembre;
3) Il contributo in misura rafforzata (sia per l’acconto, che per il saldo) potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già subito danni in occasione degli eventi di MAGGIO 2023. Quindi avranno diritto alla misura rafforzata i danneggiati dagli eventi di:
- Maggio 2023 e Settembre 2024;
- Maggio 2023 ed Ottobre 2024
L’Ordinanza n. 1135/2025 rimanda, altresì, all’articolo 2 dell’OCDPC n. 1106/2024 che disciplina, per i soggetti già danneggiati anche dagli eventi calamitosi di maggio 2023 (e non di settembre 2024) e beneficiari del contributo di cui all’ordinanza n. 999/2023, il contributo “in misura rafforzata” (fino ad un importo massimo di € 10.000,00) erogato in due tranches:
- un acconto (in misura fissa) di € 5.000,00 richiesto presentando al Comune il MODULO C1 “Domanda di acconto in misura rafforzata”;
- un saldo (fino all’importo di ulteriori € 5.000,00), richiesto presentando al Comune il MODULO D1 “Domanda di saldo in misura rafforzata e trasmissione dei giustificativi di spesa”.
Si precisa che il contributo in misura rafforzata può essere riconosciuto, sempre secondo le tempistiche e le procedure previste, se, alla data di presentazione della domanda, sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:
a) sia ultimata la procedura relativa al contributo di cui all’ordinanza n. 999/2023 con la presentazione della domanda di saldo ovvero di rendicontazione dell’acconto;
b) non sia stata presentata domanda di ricostruzione al Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 mediante l’utilizzo della piattaforma informatica regionale SFINGE.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/04/2025 16:15:16