Modalità per la macellazione di suini ad uso familiare

Il Dipartimento di Sanità Pubblica UO Veterinaria dell'Auls di Bologna ha fornito le indicazioni operative alle quali si dovranno attenere i privati che intendono macellare suini per autoconsumo: 1. come consuetudine Il periodo in cui ...
Data:

18 novembre 2022

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4 min

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Il Dipartimento di Sanità Pubblica UO Veterinaria dell'Auls di Bologna ha fornito le indicazioni
operative alle quali si dovranno attenere i privati che intendono macellare suini per autoconsumo:

1. come consuetudine Il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare decorre dal 15.11.2022 al 28.02.2023; inoltre al fine di contrastare il commercio delle carni e dei prodotti derivati, è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di animali per campagna di macellazione per famiglia anagrafica non superiore a quattro;
2. la comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio Veterinario competente;
3. La comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nell’allegato 1 alla presente e con le modalità dettagliate di seguito;
4. I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dall’AUSL in applicazione delle Tariffe previste dal D.lvo 2 febbraio 2021 n. 32 in vigore dal 01.01.2022 (15 € a capo macellato, più importo per l’esame trichinoscopico);
5. le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio;
6. i suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore10,00;
7. i norcini impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere iscritti all’elenco presso il Servizio Veterinario AUSL Bologna;
8. La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale;
9. Al momento della visita ispettiva a cura del Veterinario Ufficiale dovrà essere presentato il DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI emesso a cura dell’allevamento di partenza;
10. le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale;
11. Le carni suine ottenute potranno essere consumate solo dopo l’effettuazione dell’esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.
12. Gli animali da sottoporre a macellazione possono provenire:
- dal proprio allevamento regolarmente registrato in BDN, anche nel caso di “allevamento familiare per autoconsumo”;
- da allevamenti registrati in BDN che effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”;
13. La commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata;
14. la prenotazione/comunicazione deve essere effettuata, presso gli Uffici Veterinari locali della AUSL di Bologna, nei giorni ed orari di ufficio indicati nell’allegato 2 “Sedi territoriali e orari” con almeno due giorni di anticipo, con consegna diretta del modulo completamente compilato (allegato 1), concordando con il Veterinario Ufficiale, l’ora di conclusione delle operazioni di macellazione, oppure è possibile comunicare la
macellazione anche via internet mediante il seguente percorso:
- Dal Portale (http://www.ausl.bologna.it/) pagina principale del sito internet della AUSL
- Per i Professionisti
- Il dipartimento sanità pubblica
- Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale
- Macellazione a domicilio
- Link Macellazione a domicilio Richiesta on line

Il tutto riassunto nel link diretto:
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view

Sanzioni
Con riferimento alle sanzioni, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, l’attività di macellazione degli animali in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento (CE) n.853/2004, è considerato reato ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.193. In caso di non conformità alle norme in materia di benessere e protezione degli animali, salute degli animali, non corretta gestione dei SOA l’Autorità competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 5 del dlgs 27/2021 e, laddove applicabili, accerta e contesta le sanzioni previste dalle norme specifiche.

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/11/2022 10:38:42

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