Descrizione
Dal 1 Giugno 2022 al 15 settembre 2022 compresi, in base anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione Emilia Romagna ha attivato, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021” approvato con DGR n 1172 del 02/08/2017, capitolo 5 “Modello di intervento”, aggiornato con DGR n 1928 del 21/12/2020 e prorogato fino al 31/12/2022 con DGR n 2159 del 20/12/2021, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Si raccomandano le stesse prescrizioni, anche per l’abbruciamento di residui vegetali in zona urbana o in prossimità delle stesse e nei giardini privati. L’attivazione della fase di attivazione in oggetto, scaturisce anche dal fatto che l’inverno passato, con prolungati periodi di siccità, associati a giornate particolarmente ventose, è stato particolarmente favorevole all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi. Tale scenario ha fortemente impegnato le risorse regionali, in termini di uomini e di mezzi, con impegno quasi triplicato nelle richieste di concorso aereo della flotta antincendio boschivo di Stato, rispetto ai due anni precedenti.
Si riportano di seguito, i numeri utili in caso di incendio boschivo:
Se si avvista un incendio boschivo i numeri da chiamare sono:
- 115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestale
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località che sta bruciando e le dimensioni indicative dell’incendio; prima di riagganciare, attendere la conferma del messaggio ricevuto.
Si consiglia, prima di accendere fuochi, di consultare il Regolamento forestale della Regione Emilia Romagna, per consultare e conoscere tutte le modalità consentite e operare nella più completa sicurezza.
Il link per la consultazione del regolamento forestale della Regione Emilia Romagna è: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/ pmpf/il-regolamento-forestale-della-regione-emilia-romagna
Si riportano di seguito, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste per le accensioni dei fuochi.
Abbruciamenti di materiale vegetale:
Gli abbruciamenti di materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli:
• vanno effettuati solo se assolutamente necessario
• possono avvenire solo in assenza di vento e nelle giornate particolarmente umide (nella prima mattina e non oltre le ore 11:00).
• vanno obbligatoriamente comunicati ai Vigili del Fuoco 48 ore lavorative prima dell’accensione - Numero verde: 800 841 051. Nella comunicazione vanno precisate le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si accendono i fuochi, gli orari di accensione degli stessi
• sono totalmente vietati nella fase di grave pericolosità.
L’art 58 del Regolamento Forestale Regionale dell’Emilia Romagna, del quale si raccomanda la visione e l’attenta lettura per mettere in atto tutte le procedure di sicurezza in caso di accensione dei fuochi, prevede tra l’altro che “L’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (…) deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere (…) in assenza di vento e in giornate particolarmente umide (…), raggruppando il materiale in piccoli cumuli”.
Picnic all’aperto:
E' vietato accendere fuochi nelle aree forestali e nei terreni non coltivati o a distanza inferiore a 100 metri da essi; nel periodo estivo e in quelli dichiarati di “grave pericolosità”, questo divieto viene esteso fino a 200 metri di distanza da queste aree. L’accensione di fuochi è consentita solo su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati, anche se questi sono all’interno dei boschi, con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Alle stesse condizioni, l’accensione dei fuochi nei boschi è consentita su aree adeguatamente scelte, attrezzate allo scopo e debitamente segnalate dai Parchi, dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni.
Divieti da rispettare nella sola fase di grave pericolosità:
- divieto assoluto di accendere fuochi o strumenti che producano fiamme, scintille o braci (barbecue, fornelli a gas…)
- divieto di accendere fuochi di legna o residui vegetali
- divieto di pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati anche gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.
Sanzioni per chi viola le prescrizioni:
Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo rischia sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria (per negligenza, imprudenza o imperizia). Chi provoca un incendio può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/06/2022 13:03:51