Descrizione
Con riferimento all’attivazione dal 1 Giugno 2022 al 15 settembre 2022 compresi della fase di attenzione per gli incendi boschivi, il Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ha emesso la D. D. n 2126 del 21/06/2022, il quale, in base all’andamento delle condizioni meteo climatiche, ha disposto l'attivazione della FASE DI PREALLARME per gli incendi boschivi sul territorio delle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, attraverso la quale dichiara pertanto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nel periodo dal giorno 25/06/2022 fino al giorno 01/07/2022 compresi, sul territorio delle suddette Province, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle
condizioni meteo-climatiche.
Da inoltre atto che, durante il periodo a rischio di incendio boschivo, sono chiamati a far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, nonché le ulteriori norme vigenti in materia relative a divieti tutti gli agenti di polizia giudiziaria.
In particolare, si ritiene utile ricordare che, il divieto di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D. L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, stabilisce che:
“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.
Si riportano di seguito, i numeri utili in caso di incendio boschivo:
- 115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestale
condizioni meteo-climatiche.
Da inoltre atto che, durante il periodo a rischio di incendio boschivo, sono chiamati a far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, nonché le ulteriori norme vigenti in materia relative a divieti tutti gli agenti di polizia giudiziaria.
In particolare, si ritiene utile ricordare che, il divieto di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D. L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, stabilisce che:
“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.
Si riportano di seguito, i numeri utili in caso di incendio boschivo:
- 115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestale
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località che sta bruciando e le dimensioni indicative dell’incendio; prima di riagganciare, attendere la
conferma del messaggio ricevuto.
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 24/06/2022 11:57:16