Descrizione
Si autorizza, da martedì 12 ottobre 2021, in deroga ed ai sensi dell’art.12 comma 8 del Regolamento della
Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n.1, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.
Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n.1, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.
Si invita, altresì, la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici.
In allegato, l'ordinanza nel dettaglio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/10/2021 08:17:15