Descrizione
Il decreto-legge 172/2020 del 18 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre e in vigore dal 19 dicembre, va a rinforzare le misure anti-Covid per il periodo natalizio configurando:
- una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio).
- una zona arancione nazionale per gli altri giorni feriali (28, 29 e 30 dicembre; 4 gennaio).
Il coprifuoco resta invece alle 22. Letteralmente, nell'art.1 si legge che "lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
Giorni rossi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio)
Giorni rossi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio)
- ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità, al netto delle deroghe dei due invitati (dentro la Regione) e servirà comunque l'autocertificazione;
- chiusi ristoranti, bar e negozi, ai quali è consentito l'asporto e il delivery (consegne a domicilio);
- aperte farmacie e supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri.
Giorni arancioni (28, 29 e 30 dicembre; 4 gennaio)
- ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo;
- sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio;
- negozi aperti fino alle 21;
- aperte farmacie e supermercati.
La regola dei 2 invitati nei giorni rossi
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione;
- alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono;
- non esiste un numero massimo di persone che possono stare a casa insieme, ma un massimo di invitati consentiti;
- la regola dei 2 congiunti deve avvenire una sola volta nell’arco della giornata, con autocertificazione.
Le sanzioni
Le sanzioni sono sempre quelle previste dall'art. 4 del decreto-legge 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020.
Le sanzioni sono sempre quelle previste dall'art. 4 del decreto-legge 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/12/2020 14:25:50