Emergenza Coronavirus, uffici comunali chiusi dal 13 al 25 marzo: garantiti i servizi essenziali

A salvaguardia della salute ed incolumità dei cittadini e dei dipendenti comunali, il Sindaco Alessandro Ricci ha ritenuto necessario adottare un provvedimento restrittivo dell’apertura al pubblico degli uffici comunali. Dal 13 marzo al...
Data:

13 febbraio 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Avviso

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A salvaguardia della salute ed incolumità dei cittadini e dei dipendenti comunali, il Sindaco Alessandro Ricci ha ritenuto necessario adottare un provvedimento restrittivo dell’apertura al pubblico degli uffici comunali.
Dal 13 marzo al 25 marzo 2020 gli uffici e gli sportelli comunali sono chiusi al pubblico, ma saranno garantiti i servizi essenziali.
I servizi aventi sportello o uffici a diretto contatto con il pubblico saranno contattabili ai seguenti numeri telefonici, nei consueti orari di ricevimento:



  • URP per informazioni tel. 0516004111


  • Servizi essenziali di Stato Civile (denunce di nascita, denunce di morte e rilascio permessi di seppellimento) tel. 0516004355 oppure 0516004170


  • Polizia Locale Centrale radio tel. 051787654 - Presidio di Granarolo dell'Emilia tel. 0516004110


  • Servizi sociali tel. 0516004321


  • Servizi cimiteriali tel. 0516004319 - Custode cimitero (organizzazione funerali) tel. 051760329


  • Segreteria del Sindaco tel. 0516004203 oppure 0516004317



I cittadini e gli utenti che accederanno ai servizi su appuntamento, sono invitati al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, oltre a seguire le norme igieniche di disinfettazione delle mani con l’apposito erogatore in dotazione. Disattendere a qualunque richiamo dell’operatore, comporta informativa all’autorità di pubblica sicurezza.
Il Decreto del Sindaco n. 9 del 12 marzo 2020 "Gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni straordinarie per l'accesso agli uffici comunali" è stato adottato in relazione a quanto disposto dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dai DPCM 8-9-11 marzo 2020, in particolare al punto 6) del comma 1 dell’articolo 1 del DPCM 11 marzo che prevede testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 26/05/2020 15:59:45

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