Coronavirus, nuovo Dpcm: fino al 24 novembre stop a cinema, teatri e chiusura di bar e ristoranti alle 18

Il Dpcm del 24 ottobre firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, prevede una stretta ulteriore per limitare il diffondersi del contagio da Covid 19. Le novità principali  riguardano: gli orari...
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24 ottobre 2020

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5 min

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Il Dpcm del 24 ottobre firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, prevede una stretta ulteriore per limitare il diffondersi del contagio da Covid 19. Le novità principali  riguardano: gli orari di apertura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie dalle 5 alle 18 tutti i giorni; la didattica a distanza al 75% per le scuole superiori; la sospensione dell’attività di cinema, teatri e sale da concerti; la chiusura di palestre e piscine. Sono sconsigliati gli spostamenti se non strettamente necessari per motivi di lavoro, salute, studio. 

Riepiloghiamo di seguito le principali misure valide fino al 24 novembre, che saranno oggetto della diretta del sindaco Alessandro Ricci, in programma questa sera alle 20.15 sui canali istituzionali Facebook e Youtube "Città di Granarolo dell'Emilia".

> Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi" anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

> Il distanziamento fisico e l'igiene delle mani 
Queste misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio restano invariate.

> Spostamenti
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

> Scuola
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre per le scuole superiori sono previste forme flessibili, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per almeno il 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9. 

> Ristoranti e bar le attività dei servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18 tutti i giorni della settimana; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.

> Negozi
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

> Sport
E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 

> Cinema, teatri e concerti
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sale da ballo e discoteche
Sospese le attività nelle sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso.

> Fiere e congressi
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

> Luoghi di culto e funzioni religiose
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

> Divieto di feste private al chiuso o all'aperto
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

> Pubbliche amministrazioni 
Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

> Strade o piazze
Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21 di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, con possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il DPCM e allegati.

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2020 11:35:52

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