Descrizione
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm 11 marzo 2020 con ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 25 marzo sull'intero territorio nazionale. Il Dpcm contiene in particolare misure sulla chiusura/apertura di attività commerciali al dettaglio, mercati, attività di ristorazione e di servizi alla persona.
Rimangono inoltre in vigore alcune misure, contenute nel precedente Dpcm e valide fino al 3 aprile, riguardanti: scuole, eventi e competizioni sportive, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche, musei e biblioteche, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi...
Ugualmente rimangono valide (fino al 3 aprile) le limitazioni sullo Spostamento delle persone:
- Evitare ogni spostamento delle persone, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Ecco le principali misure contenute nel nuovo Dpcm 11 marzo 2020:
COSA E’ CHIUSO
- Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
COSA E’ APERTO
(Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il rispetto delle norme igienico-sanitarie)
- Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie.
- Servizi bancari, finanziari, assicurativi.
- Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Tutte le attività commerciali al dettaglio e di servizi per la persona indicate negli allegati 1 e 2: Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati, medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Ricordiamo che numerosi esercizi commerciali del territorio svolgono attività di consegna a domicilio della spesa e i beni di prima necessità alle persone anziane e a coloro che non possono muoversi da casa.
Rimangono inoltre in vigore le seguenti misure contenute nel Dpcm 9 marzo 2020 del valide fino al 3 aprile:
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
- Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (compreso dunque le biblioteche).
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricu
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/05/2020 16:07:59