Descrizione
Il Presidente Conte ha firmato il DPCM 9 marzo 2020 contenente le nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020.
Il provvedimento estende le misure contenute nell'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Inoltre vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
"Queste disposizioni cambiano in modo radicale le nostre abitudini quotidiane, ma sono una condizione essenziale per provare ad uscire da questa difficile situazione. - commenta il sindaco Alessandro Ricci dopo la firma del nuovo DPCM - Gli spostamenti possono avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante. Vi invito a seguire le notizie ufficiali e le informazioni pubblicate sul sito web e sui social istituzionali del Comune."
Stiamo facendo del nostro meglio per darvi le informazioni principali e le interpretazioni 'autentiche' sul testo del provvedimento. - Prosegue Ricci - Confesso che non è facile starvi dietro: i nostri uffici sono stati subissati di richieste alcune delle quali francamente assurde e denotano che non si ha consapevolezza della situazione. Vedo che tanti chiedono e tanti rispondono dando ognuno la propria versione, generando spesso ulteriore confusione. Premesso che è bene stare più possibile in casa, che ovviamente non esiste il coprifuoco o i controlli militari ai varchi del paese, che nessuno ti arresta se esci a camminare senza fare assembramenti, io mi chiedo ma davvero non riusciamo da soli a decidere cosa è strettamente necessario o meno? Davvero serve qualcun che valuti se i chiodi per i quadri sono una necessità, se una tal cosa la dobbiamo considerare prestazione sanitaria o meno, se gli alimenti per gli animali possiamo comprarli fuori dal territorio comunale o meno? Se possiamo fare a meno o no di un determinato prodotto che guarda caso lo vendono in un altro Comune? Se il barbiere e la parrucchiera sono una necessità o meno?
Invertiamo l’ordine delle cose: possiamo riflettere un attimo e capire se lo dobbiamo fare proprio ora o se invece possiamo aspettare qualche giorno? Davvero devono intervenire le forze dell’ordine al poliambulatorio per invitare a non stare dentro tutti assieme ovviamente vicini?
Credo che serva un gesto di responsabilità da parte di ognuno."
Di seguito riassumiamo le misure in vigore anche sul territorio della città metropolitana di Bologna.
a) evitare ogni spostamento delle persone, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (compreso dunque le biblioteche);
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Un'ordinanza della Regione estende questa misure, a partire dall'11 marzo, anche a pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie, e ordina la chiusura di tutte queste attività (compreso bar e ristoranti) nei weekend.
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai fr
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/05/2020 16:06:43