Descrizione
L’ordinanza della Regione Emilia Romagna emanata ieri stabilisce quanto segue, con validità dal 9 marzo al 3 aprile 2020:
- alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) viene raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- nelle strutture sanitarie/sociosanitarie e nei servizi di pubblica utilità è fondamentale rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali e biblioteca, centri sociali, centri ricreativi;
- per prevenire ulteriormente il contagio nella popolazione anziana e dei disabili, si dispone la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale;
- tutti gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti nel settore dei parrucchieri, barbieri, tatuatori, estetisti e categorie simili devono usare una mascherina e guanti monouso, detergere le mani con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.
Per consultare il testo dell'ordinanza > https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna/ordinanza-8-marzo-1.pdf
La Direttiva del Ministero dell'Interno alle Prefetture fornisce indicazioni per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata/uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”: Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
- Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante.
- Un divieto assoluto di spostamento, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
- Ci saranno dei controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità sulla rete autostradale e la viabilità principale dove la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Locali.
- Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
- Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza e in arrivo delle aree a contenimento rafforzato saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione.
- La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
Per consultare il testo della direttiva > https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/direttiva-prefetti-lattuazione-dei-controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/05/2020 16:07:23