Descrizione
Vietato l'accesso al capoluogo di Medicina e alla frazione di Ganzanigo (BO) da oggi e fino al 3 aprile 2020: lo stabilisce l'ordinanza firmata il 15 marzo dal presidente della Regione Emilia- Romagna Bonaccini, in considerazione del rischio di rapida diffusione nel contesto dell’area del comune di Medicina e della conseguente estensione alle aree limitrofe e potenzialmente all’intera area metropolitana bolognese.
I cittadini di Granarolo dell'Emilia NON devono quindi recarsi nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo.
Apri l'ordinanza 15 marzo 2020 - decreto 36_2020
Di seguito il testo completo dell'ordinanza
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Testo dell'atto
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale; n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”; n. 29 in data 08/03/2020, n. 31 in data 09/03/2020, n. 32 in data 10/03/2020,
n. 35 in data 14/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 34 in data 12/03/2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 PUNTO 5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIO-NE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
Preso atto che con nota del 14 marzo 2020 rivolta alla Regione EmiliaRomagna, il Direttore Generale Azienda USL di Imola e l’Ordinario di Malattie Infettive UniBO hanno rappresentato, in riferimento al territorio del comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo, quanto segue:
? sono presenti 54 casi accertati, 8 decessi, 22 ricoveri ospedalieri (5 dei quali in terapia intensiva in condizioni critiche) e 24 casi in isolamento fiduciario domiciliare e 102 soggetti posti in isolamento fiduciario domiciliare, a seguito di contatti stretti di casi accertati;
? che il fenotipo di malattia riscontrato nei pazienti, è contraddistinto oltre che da una grave e rapida progressione, anche da un’elevata diffusibilità correlata all’alto burden microbico;
Considerato il rischio di rapida diffusione nel contesto dell’area del comune di Medicina e della conseguente estensione alle aree limitrofe e potenzialmente all’intera area metropolitana bolognese e quindi potenzialmente per 1 milione di abitanti presenti all’interno di un’area ad alta densità di popolazione;
Ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite dal livello nazionale, e con le proprie precedenti ordinanze regionali e comunali:
? riducendo drasticamente all’interno del territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione;
? limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;
Sentiti il Sindaco della Città Metropolitana di Bologna e il Prefetto di Bologna e d’intesa con il Sindaco del Comune di Medicina; Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati
Ordina
1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal 16 marzo pagina 4 di 9 2020 e sino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo (BO) come desumibile dalla mappa allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo;
c) è comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all’interno dell’area delimitata dall’allegata mappa per chi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall’area stessa;
d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità (farmacie e parafarmacie – fornai - rivenditori di mangimi per animali - distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico - commercio al dettaglio di materiale per ottica; delle attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali) dei presidi sociosanitari esistenti: Casa della Salute, Casa di Riposo e Case Residenze per Anziani non autosufficienti;
f) in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche previsti dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020, e dal punto b della presente ordinanza potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate al puntoe) del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali;
g) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
h) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme; pagina 5 di 9
k) saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.
2. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
3. La presente ordinanza è altresì notificata al Sindaco di Medicina e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
STEFANO BONACCINI