Descrizione
Per garantire la tutela dell'ecosistema fluviale del bacino del fiume Reno, ARPAE ha disposto la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d’acqua appartenenti al bacino idrografico del fiume Reno del territorio della Città Metropolitana di Bologna, di seguito elencati:
◦ Samoggia, Lavino e affluenti;
◦ Reno montano e affluenti;
◦ Reno a valle della Chiusa di Casalecchio fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Savena e affluenti;
◦ Idice e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Sillaro e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Santerno e affluenti fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Mordano) con l’esclusione dei corsi d’acqua alimentati dal sistema di rilascio dell’impianto di Suviana: Limentra di Treppio e Reno montano dalla confluenza del Limentra di Treppio (Comune di Vergato) fino alla Chiusa di Casalecchio.
◦ Reno montano e affluenti;
◦ Reno a valle della Chiusa di Casalecchio fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Savena e affluenti;
◦ Idice e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Sillaro e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella);
◦ Santerno e affluenti fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Mordano) con l’esclusione dei corsi d’acqua alimentati dal sistema di rilascio dell’impianto di Suviana: Limentra di Treppio e Reno montano dalla confluenza del Limentra di Treppio (Comune di Vergato) fino alla Chiusa di Casalecchio.
Il divieto ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria, e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio.
Per facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.
Il prelievo è permesso, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del provvedimento, solo qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, limitatamente alle seguenti tipologie di utilizzo:
◦ prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
◦ prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
◦ prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
◦ colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
◦ colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato).
Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il provvedimento di seguito allegato.
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/07/2020 15:18:58