Descrizione
Dal 6 luglio 2020 l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha attivato, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi, che durerà fino al 6 settembre 2020, a seconda anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche.
L'Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare il periodo di “grave pericolosità", durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.
I numeri utili in caso di incendio boschivo:
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località che sta bruciando e le dimensioni indicative dell’incendio; prima di riagganciare, attendere la conferma del messaggio ricevuto.
Abbruciamenti di materiale vegetale:
Gli abbruciamenti di materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli:
• vanno effettuati solo se assolutamente necessario
• possono avvenire solo in assenza di vento e nelle giornate particolarmente umide (nella prima mattina e non oltre le ore 11:00).
• vanno obbligatoriamente comunicati ai Vigili del Fuoco 48 ore lavorative prima dell’accensione - Numero verde: 800 841 051. Nella comunicazione vanno precisate le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si accendono i fuochi, gli orari di accensione degli stessi
• sono totalmente vietati nella fase di grave pericolosità.
“L’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (…) deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere (…) in assenza di vento e in giornate particolarmente umide (…), raggruppando il materiale in piccoli cumuli”. [art. 58 Regolamento Forestale regionale]
Picnic all’aperto:
E' vietato accendere fuochi nelle aree forestali e nei terreni non coltivati o a distanza inferiore a 100 metri da essi; nel periodo estivo e in quelli dichiarati di “grave pericolosità”, questo divieto viene esteso fino a 200 metri di distanza da queste aree.
L’accensione di fuochi è consentita solo su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati, anche se questi sono all’interno dei boschi, con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
Alle stesse condizioni, l’accensione dei fuochi nei boschi è consentita su aree adeguatamente scelte, attrezzate allo scopo e debitamente segnalate dai Parchi, dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni.
Divieti da rispettare nella sola fase di grave pericolosità:
- divieto assoluto di accendere fuochi o strumenti che producano fiamme, scintille o braci (barbecue, fornelli a gas…)
- divieto di accendere fuochi di legna o residui vegetali
- divieto di pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati anche gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.
Cosa rischia chi viola le prescrizioni:
Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo rischia sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria (per negligenza, imprudenza o imperizia). Chi provoca un incendio può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
L'Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare il periodo di “grave pericolosità", durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.
I numeri utili in caso di incendio boschivo:
Se si avvista un incendio boschivo i numeri da chiamare sono:
- 115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestale
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località che sta bruciando e le dimensioni indicative dell’incendio; prima di riagganciare, attendere la conferma del messaggio ricevuto.
Abbruciamenti di materiale vegetale:
Gli abbruciamenti di materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli:
• vanno effettuati solo se assolutamente necessario
• possono avvenire solo in assenza di vento e nelle giornate particolarmente umide (nella prima mattina e non oltre le ore 11:00).
• vanno obbligatoriamente comunicati ai Vigili del Fuoco 48 ore lavorative prima dell’accensione - Numero verde: 800 841 051. Nella comunicazione vanno precisate le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si accendono i fuochi, gli orari di accensione degli stessi
• sono totalmente vietati nella fase di grave pericolosità.
“L’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (…) deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere (…) in assenza di vento e in giornate particolarmente umide (…), raggruppando il materiale in piccoli cumuli”. [art. 58 Regolamento Forestale regionale]
Picnic all’aperto:
E' vietato accendere fuochi nelle aree forestali e nei terreni non coltivati o a distanza inferiore a 100 metri da essi; nel periodo estivo e in quelli dichiarati di “grave pericolosità”, questo divieto viene esteso fino a 200 metri di distanza da queste aree.
L’accensione di fuochi è consentita solo su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati, anche se questi sono all’interno dei boschi, con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
Alle stesse condizioni, l’accensione dei fuochi nei boschi è consentita su aree adeguatamente scelte, attrezzate allo scopo e debitamente segnalate dai Parchi, dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni.
Divieti da rispettare nella sola fase di grave pericolosità:
- divieto assoluto di accendere fuochi o strumenti che producano fiamme, scintille o braci (barbecue, fornelli a gas…)
- divieto di accendere fuochi di legna o residui vegetali
- divieto di pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati anche gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.
Cosa rischia chi viola le prescrizioni:
Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo rischia sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria (per negligenza, imprudenza o imperizia). Chi provoca un incendio può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 13/07/2020 19:49:34