Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;
INVITA
tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte D’Assise d’Appello.
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’URP o scaricate dal sito internet e pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2019.
I requisiti per l'iscrizione sono i deguenti:
Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti :
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 11 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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