Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise di appello

IL SINDACOVisto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;INVITAtutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi...
Data:

1 aprile 2019

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

IL SINDACO

Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte D’Assise d’Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’URP o scaricate dal sito internet e pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2019.

 

I requisiti per l'iscrizione sono i deguenti:

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti :

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 Scarica il modulo di domanda

A cura di

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)