Descrizione
Sono ripartite dal 1° ottobre e proseguiranno fino al 30 aprile 2023 le misure che riguardano tutti i comuni di pianura dell’Emilia-Romagna, per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, a partire dalle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, alle regole di utilizzo per stufe e camini in pianura, al divieto di bruciare residui vegetali.
Anche il Comune di Granarolo ha emesso un'ordinanza per l'attuazione delle misure nel nostro territorio.
Circolazione veicoli a motore
Su tutta l’area del centro abitato di “Granarolo dell’Emilia”, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, di
seguito elencati:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi
alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 1 ed EURO 3 non
conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e
successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
• veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69
B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
• veicoli diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva
99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
• ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap.
5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di martedì 1°
novembre , giovedì 8 dicembre e lunedì 26 dicembre 2022, venerdì 6 gennaio, lunedì 10 aprile
e martedì 25 aprile 2023
B) Su tutta l’area del centro abitato di “Granarolo dell’Emilia”, nelle giornate di domenica
16-23-30 Ottobre 2022, 6-13-20-27-Novembre 2022, 4-11-18 Dicembre 2022, 8-15-22-29
Gennaio 2023, 5-12-19-26 Febbraio 2023, 5-12-19-26 Marzo 2023, 2-16-23-30 Aprile 2023
divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore di seguito elencati:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi
alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 1 , EURO 3 ed EURO 4
non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e
successive;
• veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla
direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e
successive;
• ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap.
5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
seguito elencati:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi
alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 1 ed EURO 3 non
conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e
successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
• veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69
B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
• veicoli diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva
99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
• ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap.
5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di martedì 1°
novembre , giovedì 8 dicembre e lunedì 26 dicembre 2022, venerdì 6 gennaio, lunedì 10 aprile
e martedì 25 aprile 2023
B) Su tutta l’area del centro abitato di “Granarolo dell’Emilia”, nelle giornate di domenica
16-23-30 Ottobre 2022, 6-13-20-27-Novembre 2022, 4-11-18 Dicembre 2022, 8-15-22-29
Gennaio 2023, 5-12-19-26 Febbraio 2023, 5-12-19-26 Marzo 2023, 2-16-23-30 Aprile 2023
divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore di seguito elencati:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi
alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 1 , EURO 3 ed EURO 4
non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e
successive;
• veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla
direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e
successive;
• ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap.
5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Il divieto alla circolazione è sospeso nelle giornate di domenica 25 Dicembre 2022, domenica 1 Gennaio e 9 Aprile 2023
Riscaldamento domestico
In tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (così
come definita nell’Allegato I del decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; obbligo di utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d ﴿ della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia “Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”;
come definita nell’Allegato I del decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; obbligo di utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d ﴿ della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia “Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”;
Dall’1 gennaio 2020 in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (D.M. n. 186 del 2017, articolo 1, comma 3), dotati di classe di qualità inferiore a “4 stelle” (D.M. n. 186 del 2017, Allegato 1, punto 1, Tabella 1).
Edifici aperti al pubblico
È fatto inoltre divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d’aria, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, in tutte le stagioni dell’anno e in presenza di impianti di riscaldamento o rinfrescamento attivi.
Le misure emergenziali
In caso di superamento continuativo, per tre giorni, del valore limite giornaliero di 50 ɱg/m3 di PM10, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, su tutta l’area del centro abitato di “Granarolo dell’Emilia”, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 e fino al giorno di controllo successivo:
E) divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore come di seguito elencati:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 1 , EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
• veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive (dal 1 Gennaio 2023);
• veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
• veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive; (dal 1 Gennaio 2023);
• ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Sono inoltre adottate le seguenti ulteriori misure:
1. in presenza di impianto alternativo, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;
2. abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19 °C nelle abitazioni, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto e nelle attività commerciali, e che non deve superare i 17 °C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;
3. divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio eccetera), anche relativamente alle deroghe di cui all’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4. divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
1. in presenza di impianto alternativo, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;
2. abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19 °C nelle abitazioni, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto e nelle attività commerciali, e che non deve superare i 17 °C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;
3. divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio eccetera), anche relativamente alle deroghe di cui all’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4. divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
Possono sempre circolare
• autoveicoli con almeno tre persone a bordo (carpooling), se omologate a quattro o più posti, oppure con almeno due persone a bordo, se omologati a due o tre posti;
• elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
• funzionanti a metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 o successivi (conformi alle direttive 91/542/CEE o 94/12/CEE o successive);
• autoveicoli immatricolati per trasporti specifici e autoveicoli immatricolati per usi speciali, come definiti dall’articolo 54, comma 2 del Codice della Strada e dall’articolo 203 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
• elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
• funzionanti a metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 o successivi (conformi alle direttive 91/542/CEE o 94/12/CEE o successive);
• autoveicoli immatricolati per trasporti specifici e autoveicoli immatricolati per usi speciali, come definiti dall’articolo 54, comma 2 del Codice della Strada e dall’articolo 203 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di “Granarolo dell’Emilia” sono esclusi dai divieti:
• via San Donato, nel tratto a Sud del capoluogo compreso tra l’inizio del centro abitato di Granarolo dell’Emilia e la via dell’Artigianato, incluso il parcheggio posto innanzi al supermercato di via San Donato 72/2;
• via San Donato, nel tratto a Nord del capoluogo compreso tra l’inizio del centro abitato di Granarolo dell’Emilia e il parcheggio innanzi al civico n. 116;
• via del Mulino, nel tratto compreso tra la via San Donato e la via dell’Artigianato;
• le vie Passerotta, P. Matteucci, dell’Artigianato.
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/10/2022 09:27:29