Rimpatrio/espatrio salma
Rimpatrio - Espatrio Salma
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di una persona deceduta all'estero
Descrizione
Il passaporto mortuario è il documento necessario per il trasferimento di salma, ceneri, resti mortali in altro Stato.
Come fare
La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937.
Trasferimento di salma, resti mortali o ceneri dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Trasferimento di una salma:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.).
• Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista.
• Autocertificazione della ditta di onoranze funebri attestante che sono state osservate le disposizioni sul feretro, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
• Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
• eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
Trasferimento di ceneri o resti mortali:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, indicazione se si tratti di resti mortali o ceneri, modalità, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
• Nulla-osta per l'introduzione rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale i resti mortali o le ceneri sono diretti, con legalizzazione se prevista.
L'autorizzazione sarà comunicata a cura dell’Ufficio al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre). Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati.
Trasferimento di salma dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Trasferimento di una salma:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
• Autocertificazione dell’Onoranza funebre attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
• se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
Trasferimento di ceneri e resti mortali:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da presentare all’Ufficio di Stato Civile (ufficio decessi).
Rientro in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri provenienti da un paese non aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
La domanda al Comune è inoltrata direttamente dall'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza (a seguito di richiesta del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti/ceneri richiesto dai familiari/incaricati nel paese di provenienza). L'autorizzazione è comunicata all'Autorità Consolare Italiana competente.
Il provvedimento è comprensivo dell'autorizzazione al trasporto.
Successivamente il Comune riceve direttamente dall'Autorità Consolare Italiana copia del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti mortali/ceneri, comprensivo, se dovuta, della dichiarazione che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso d.P.R.(disposizioni sul trasporto e trattamento) oltre all'estratto di morte legalizzato e tradotto nelle forme previste.
Rientro in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri, provenienti da un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla Autorità Consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, a richiesta di familiari/incaricati in quel paese.
Trasferimento di salma, resti mortali o ceneri dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Trasferimento di una salma:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.).
• Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista.
• Autocertificazione della ditta di onoranze funebri attestante che sono state osservate le disposizioni sul feretro, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
• Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
• eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
Trasferimento di ceneri o resti mortali:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, indicazione se si tratti di resti mortali o ceneri, modalità, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
• Nulla-osta per l'introduzione rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale i resti mortali o le ceneri sono diretti, con legalizzazione se prevista.
L'autorizzazione sarà comunicata a cura dell’Ufficio al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre). Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati.
Trasferimento di salma dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Trasferimento di una salma:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
• Autocertificazione dell’Onoranza funebre attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
• se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
Trasferimento di ceneri e resti mortali:
• Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da presentare all’Ufficio di Stato Civile (ufficio decessi).
Rientro in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri provenienti da un paese non aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
La domanda al Comune è inoltrata direttamente dall'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza (a seguito di richiesta del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti/ceneri richiesto dai familiari/incaricati nel paese di provenienza). L'autorizzazione è comunicata all'Autorità Consolare Italiana competente.
Il provvedimento è comprensivo dell'autorizzazione al trasporto.
Successivamente il Comune riceve direttamente dall'Autorità Consolare Italiana copia del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti mortali/ceneri, comprensivo, se dovuta, della dichiarazione che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso d.P.R.(disposizioni sul trasporto e trattamento) oltre all'estratto di morte legalizzato e tradotto nelle forme previste.
Rientro in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri, provenienti da un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla Autorità Consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, a richiesta di familiari/incaricati in quel paese.
Cosa serve
Documentazione richiesta
- Per il passaporto per cadaveri:
- attestato di garanzia relativo all'idoneità della cassa rilasciato dall'impresa incaricata del trasporto;
- nulla osta del Consolato straniero in Italia, nel caso in cui l'espatrio sia in un Paese non aderente alla convenzione di Berlino;
- nulla osta della Procura della Repubblica nel caso in cui sia intervenuta l'autorità giudiziaria.
- Per il passaporto per resti ossei:
- verbale di avvenuta esumazione (di norma è acquisito d'ufficio);
- nulla osta del Consolato straniero in Italia, nel caso in cui l'espatrio sia in un Paese non aderente alla convenzione di Berlino.
- Per il passaporto per ceneri:
- verbale di avvenuta cremazione (di norma è acquisito d'ufficio);
- nulla osta del Consolato straniero in Italia, nel caso in cui l'espatrio sia in un Paese non aderente alla convenzione di Berlino.
Cosa si ottiene
Passaporto mortuario o nulla osta all’ingresso
Tempi e scadenze
Due giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’intera documentazione da parte dell'Ufficio di Stato civile
Per ulteriori informazioni contattare: 0516004355demografici@comune.granarolo-dellemilia.bo.it
Costi
imposta di bollo da 16,00 euro da assolvere con pago PA al link Portale PagoPa Comune di Granarolo dell'Emilia
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva) e notificazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 19/02/2024 09:38:52